STATUTO
Associazione Il Pentolino ETS
Art. 1 – Denominazione, sede e struttura
1. È costituita, l’associazione denominata: “Associazione Il Pentolino ETS” in e di seguito in breve “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Senago, Via Saragat 2 e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
4. L’associazione opera sul territorio nazionale e possono essere istituite Sezioni Locali ad essa collegata. Le modalità di raccordo, di relazione e di azione tra l’associazione e le sezioni locali sono determinate in specifico Regolamento.
Art. 2 – Finalità
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende operare a favore delle persone affette da autismo, disturbo generalizzato dello sviluppo o dell’apprendimento e delle loro famiglie e promuovere l’educazione specializzata, la rieducazione funzionale, l’assistenza sanitaria e sociale, la presa in carico coordinata continuativa globale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili, la piena applicazione della Carta dei Diritti della persona con autismo (approvata dal Consiglio CEE nel maggio 1996) e delle Linee Guida per l’autismo ufficialmente riconosciute da organismi nazionali ed internazionali, affinché sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente nel rispetto della dignità e del principio delle pari opportunità.
Art 3 – Attività di interesse generale
1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l’associazione si propone di:
creare collegamenti tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche, come primaria componente educativa, per sviluppare le potenzialità dei soggetti svantaggiati e migliorare le capacità relazionali attraverso la partecipazione ad eventi ed iniziative create dall’associazione o da altri enti che perseguono finalità simili;
organizzare e realizzare attività sportive dilettantistiche volte a favorire e valorizzare le capacità dei soggetti svantaggiati;
organizzare e realizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della d.lgs. 117/2017.
stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, scuole, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi idonei da loro avviati;
sostenere, stimolare, collaborare con équipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause, i possibili rimedi, promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica, di genitori e operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni;
organizzare e gestire uno sportello di ascolto e orientamento allo scopo di dare supporto e informazioni alle famiglie sulla tematica dell’autismo e sui diritti e servizi previsti dalla legge;
promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne, residenziali e di sollievo alla famiglia, idonee a rispondere ai bisogni.
Art. 4 – Attività diverse
1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in tre categorie di soci:
Soci ordinari: coloro che versano annualmente la quota stabilita dall’Assemblea senza prestare alcuna opera all’interno dell’associazione.
Soci volontari: coloro che versano annualmente la quota stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito.
Soci utenti: coloro che sono destinatari delle attività mutualistiche o onerose fornite dall’associazione.
4. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono esclusi dal diritto di voto gli inabilitati per infermità di mente. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’assemblea ordinaria
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 9 – Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali e l’organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
Art. 11 – Assemblea
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci e, eventualmente, da propri familiari, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo, e tra essi il presidente, scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo;
c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
f) fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci presenti, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (2/3) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, presenti in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.
7. È possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l’accertamento e l’identità del socio.
8. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
9. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
10. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
11. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
12. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 15 – consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) proporre all’Assemblea l’ammontare della quota sociale annuale;
f) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
i) deliberare in merito all’esclusione di soci;
j) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
k) eleggere il Vice Presidente;
l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
8. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
Art. 18 – Il presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 – Organo di controllo
1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 20 – Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
e) il libro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell’organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Art. 21 – Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 22 – Scritture contabili
1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 23 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 25 – Assicurazione dei volontari
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L’associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
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Art. 26 – Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 27 – Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Senago, 17 dicembre 2024